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Familiari conviventi e detrazione dei costi di ristrutturazione degli immobili

Familiari conviventi e detrazione dei costi di ristrutturazione degli immobili

Domanda:
Mia figlia ha acquistato un immobile (nell’atto però risultiamo donatari, ambedue i genitori, della somma occorrente per l’acquisto) usufruendo delle agevolazioni per l’acquisto prima casa. (per non perdere tale agevolazione deve chiedere la residenza in tale immobile entro 18 mesi dalla data di acquisto, ovvero entro novembre 2014)Attualmente mia figlia risulta nel mio nucleo familiare.Dovremmo fare dei lavori di ristrutturazione in detto immobile e secondo quanto recitano le linee guida dell'Agenzia delle Entrate del 06.06.2013 , "…. Ha diritto alla detrazione anche il familiare convivente del possessore o detentore dell’immobile oggetto dell’intervento, purché sostenga le spese e siano a lui intestati bonifici e fatture".Ipotesi:I lavori di ristrutturazione saranno ultimati e pagati, con bonifico così come richiesto, da me stessa (familiare convivente della proprietaria-figlia, entro il 31/12/2013), e a partire dal 2014 potrei detrarre il 50% delle spese effettuate in dieci rate annuali.Fin qui credo non ci siano problemi, mi sembra tutto regolare.Nel momento in cui mia figlia farà il cambio di residenza (obbligo per l’acquisto come prima casa 18 mesi dalla data di acquisto) poniamo nel novembre del 2014 si pongono due quesiti:1. la sottoscritta non sarà più familiare convivente della figlia?2. mia figlia in quanto non possiede alcun reddito tranne quello derivante dalla proprietà della casa è obbligata a presentare una sua dichiarazione dei redditi,oppure rimarrà fiscalmente a carico dei genitori al 50% ciascuno compreso gli oneri dovuti per il possesso dell’immobile?Io credo che la situazione che si determina al 31/12/2013 è tale che la sottoscritta può richiedere lecitamente le detrazioni per la ristrutturazione in quanto a tale data risulterà sicuramente “familiare convivente”.Secondo voi è corretta questa conclusione o avete dei suggerimenti per risolvere il quesito?Grazie.

Risposta dell'esperto:
L’Agenzia delle Entrate, in diverse circolari e risoluzioni, ha ripetutamente affermato che la detrazione per gli interventi di recupero edilizio “compete anche al familiare convivente del possessore o detentore dell’immobile sul quale vengono effettuati i lavori, purchè ne sostenga le spese”. Il titolo che legittima alla detrazione è costituito dall’essere un familiare convivente con il possessore intestatario dell’immobile già all’avvio della procedura finalizzata all’esercizio della detrazione, e cioè fino al 2011 già al momento della preventiva comunicazione di inizio dei lavori al Centro operativo di Pescara (ora abolita), dopo il 2011 già al momento della comunicazione all’ufficio urbanistico comunale della data di inizio lavori, o della prima fattura/bonifico effettuati relativi all’intervento, in definitiva convivente già dal momento dell’inizio dei lavori.In risposta ad un caso analogo a quello della gentile lettrice, in cui un padre convive con il figlio che è il proprietario dell’immobile interessato dai lavori, l’Agenzia ha affermato: “Considerato che l’interpellante ha precisato di convivere con il proprietario dell’immobile oggetto dei lavori di ristrutturazione, lo stesso potrà usufruire dell’agevolazione di cui all’art. 1 della legge 449/97 e successive modificazioni, a condizione che l’immobile oggetto dei lavori, ancorchè non costituisca l’abitazione principale - per il proprietario o per il familiare convivente nda -, sia uno di quelli in cui si esplica la convivenza” (cfr. Ris. 12 giugno 2002 n. 184/E).Appurato ciò, per quanto riguarda il primo quesito, da novembre 2014 la signora non sarà più convivente della figlia, ma questo non inficierà il suo diritto alla detrazione per gli anni successivi, in quanto ha evidentemente maturato il diritto nel 2013 risiedendo con la figlia da prima dell’inizio dei lavori e per tutta la durata di pagamento delle spese relative agli stessi.In merito al secondo quesito, la figlia potrà essere considerata fiscalmente a carico se nell’anno di imposta ha conseguito un reddito complessivo uguale o inferiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili. Non c’è infine obbligo di presentare la dichiarazione dei redditi per coloro che possiedono esclusivamente il reddito dell’abitazione principale.