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Ricorrere alla violenza fisica e morale perchรฉ la figlia non fa i compiti รจ un reato non รจ una condotta riconducibile ai mezzi di correzione. Queste in sintesi le conclusioni della Corte di Cassazione nella sentenza n. 13067/2021 che ha respinto il ricorso di un padre, condannato per il reato di lesioni e maltrattamenti ai danni della figlia minore risultanti dalla cartella clinica del Pronto Soccorso, da cui sono emersi traumi agli arti superiori, inferiori e al volto guaribili in 21 giorni. La vicenda processuale, come ricorda studiocataldi.it, ha inizio nello specifico quando il giudice di secondo grado conferma la sentenza di primo per quanto riguarda la responsabilitร dell'imputato in merito al reato per maltrattamenti e lesioni (prognosi di 21 giorni) ai danni della figlia minore, rideterminando la pena in due anni e tre mesi di reclusione. L'imputato ricorre quindi in Cassazione contestando il reato di lesioni, perchรฉ non affrontato dalla sentenza e perchรฉ la condotta non รจ stata provata, non potendo la decisione fondarsi sulle sole dichiarazioni delle persone offese, tra l'altro smentite dai testimoni. Il padre contesta la mancata riqualificazione della condotta nel reato di abuso dei mezzi di correzione, visto che le lesioni sarebbero state cagionate alla figlia, comunque in forma episodica, perchรฉ non svolgeva i compiti i casa. Inoltre l'imputato fa riferimento all'erronea valutazione della gravitร della sua condotta: rivendica tra l'altro di essere incensurato e evidenzia quella che, a suo giudizio, รจ la errata applicazione della pena relativamente al reato di lesioni. Rileva infine come la Corte non si sia soffermata adeguatamente nel valutare la effettiva gravitร del reato ai fini della determinazione della pena. La Corte di Cassazione perรฒ smonta uno a uno le doglianze del ricorrente dichiarando il ricorso inammissibile. Il primo motivo รจ inammissibile perchรฉ le lesioni della ragazza sono state provate dal referto e dalla cartella clinica del Pronto Soccorso che ha attestato "trauma con ecchimosi all'arto superiore sinistro, trauma agli arti inferiori e trauma al volto" proprio nel periodo in cui la madre della bambina era assente da casa e aveva affidato i figli alle cure dell'imputato. Non รจ vero quindi che la decisione della Corte di Appello si รจ fondata esclusivamente sulle dichiarazioni della madre della minore. Irrilevanti inoltre le testimonianze dalle quali emergerebbe l'innocenza dell'imputato, perchรฉ insufficienti a scalfire il quadro probatorio complessivo. Inammissibile anche il secondo motivo di ricorso perchรฉ privo di specificitร . Le lesioni si inseriscono in un contesto di maltrattamenti anche perchรฉ, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, non sono episodiche. Come precisato del resto e piรน volte "in presenza di maltrattamenti, ossia di una pluralitร di atti che determinano sofferenze fisiche o morali, realizzati in momenti successivi, collegati da un nesso di abitualitร ed avvinti nel loro svolgimento da un'unica intenzione criminosa di ledere l'integritร fisica o morale del soggetto passivo infliggendogli abitualmente tali sofferenze, la coscienza e volontร di persistere in un'attivitร vessatoria, giร posta in essere in precedenza, non รจ esclusa dall'intenzione dell'agente di agire per finalitร educative e correttive. La intenzione soggettiva dell'agente non รจ, infatti, idonea, a far rientrare nel meno grave delitto di cui all'art. 571 c.p., ciรฒ che ne รจ oggettivamente escluso poichรฉ i trattamenti lesivi dell'incolumitร fisica o afflittivi della personalitร del minore - quali quelli ricostruiti dalla Corte territoriale - non sono sussumibili tra i mezzi di correzione, tali essendo, per loro natura, solo quelli a ciรฒ deputati." Inammissibile infine e manifestamente infondato il terzo motivo del ricorso visto che l'imputato รจ stato assolto per il reato di maltrattamenti nei confronti della ex compagna, ma non della figlia minore. La determinazione della pena, soprattutto per quanto riguarda l'applicazione di aggravanti e attenuanti, rientra nei poteri discrezionali del giudice, cheรจ tenuto a motivare nel dettaglio la sua decisione solo se la pena supera di molto la media di quella edittale. Il tutto senza trascurare che il giudice ha stigmatizzato la condotta particolarmente grave dell'imputato. La mancata concessione delle attenuanti generiche inoltre รจ motivata con una decisione esente da vizi d'illogicitร e quindi insindacabile in sede di legittimitร .