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Un dipendente che lavora all'estero paga le tasse in Italia?

Un dipendente che lavora all'estero paga le tasse in Italia?

Domanda: 

Sono assunto all'estero, precisamente in francia , e per lavoro viaggio molto tra usa e francia e passo le ferie in italia dove sono residente. so di una legge valida per i tre stati in questione che non obbliga a dichiarare se si risiede meno di sei mesi nello stato stesso. esiste questa legge? cosa devo dichiarare in italia?

Risposta dell'esperto: 

Per i soggetti residenti fiscalmente in Italia, il principio di tassazione dei redditi è il c.d. principio della tassazione mondiale, ovvero la tassazione di tutti i redditi in Italia, indipendentemente da dove siano stati prodotti, e quindi compresi quelli prodotti in paesi stranieri. Pertanto il reddito va dichiarato in Italia.

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In questo caso, inoltre, l’attività del gentile lettore parrebbe, da quanto riportato, analoga a quella di un dipendente del settore privato, residente fiscalmente in Italia, che presta lavoro all’estero in via continuativa per più di 183 giorni nell’arco di12 mesi (intesi anche a cavallo di due anni solari) ed il suo lavoro rappresenta l’oggetto esclusivo del contratto di lavoro: pertanto egli paga le proprie imposte sul reddito sulla base delle retribuzioni convenzionali stabilite per ogni annualità con decreto del Ministro del Lavoro di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze (per il 2013 vedasi il decreto del 7.12.2012 pubblicato in G.U. n. 302 del 29.12.2012).

Tuttavia, quello a cui si riferisce il lettore è la possibilità di trasferire la residenza all’estero, e pertanto pagare le tasse principalmente nel paese straniero di residenza. Come già spiegato in altro quesito, occorrerebbe in questo caso trasferire la residenza per la maggior parte dell’anno solare (183 giorni o 184, se bisestile), e così per tutti gli anni di residenza all’estero. Ma in ogni caso non basterebbe cancellarsi dall’anagrafe dei residenti in Italia ed iscriversi nell’anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE): bisognerebbe infatti trasferire all’estero anche il proprio domicilio, cioè la sede principale dei propri affetti, e degli interessi familiari, sociali e poi anche economici.

Attenzione comunque: al di là dell’effettiva residenza fiscale estera, i redditi prodotti in Italia andranno comunque assoggettati a tassazione in Italia, salvo le diverse disposizioni delle convenzioni internazionali volte ad evitare le doppie imposizioni fra gli Stati.