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Come funziona la retribuzione convenzionale per i lavoratori all'estero?

Domanda:

Salve, sono dipendente di una società crocieristica Americana. Il rapporto di lavoro è di carattere esclusivo e la mia permanenza all'estero supera i 183 giorni nei 12 mesi. Scorrendo la tabella in materia di retribuzioni convenzionali ho notato che non esiste una voce specifica in merito al mio campo d' impiego. La domanda è pertanto la seguente: non essendovi una voce nella tabella delle retribuzioni convenzionali significa che la tassazione sarà applicata sul guadagno effettivo maturato all'estero o esiste una regolamentazione specifica che ignoro? Grazie mille

Risposta dell'esperto:

Nel caso in cui non sia possibile inquadrare il proprio rapporto di lavoro nell’ambito dei settori lavorativi per cui il Decreto del Ministero del Lavoro e del Ministero dell’economia stabilisce ogni anno una retribuzione convenzionale, non è permesso applicare la predetta retribuzione per determinare la tassazione del proprio reddito. Viceversa, se esiste una retribuzione convenzionale, non è possibile derogare ad essa nel caso in cui la retribuzione effettiva risulti nei fatti inferiore, interpretazione questa che suscita perplessità di rilievo costituzionale in quanto non si terrebbe conto della capacità contributiva effettiva del cittadino.

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E’ il caso di sottolineare, a beneficio di tutti, che se il gentile lettore fosse un marittimo imbarcato su navi battenti bandiera estera, il reddito derivante da tale attività non sarebbe soggetto a tassazione.

Inoltre, come specificato dalla circolare n. 207 del 2000 a proposito dell’applicazione delle retribuzioni convenzionali, ma a parere di chi scrive applicabile come regola generale, qualora il contribuente presti la propria attivita' lavorativa in uno Stato con il quale l'Italia ha stipulato un accordo per evitare le doppie imposizioni e lo stesso preveda per il reddito di lavoro dipendente la tassazione esclusivamente nel Paese estero, il medesimo reddito non sarebbe sottoposto a tassazione in Italia. In questo caso infatti la normativa della convenzione prevarrebbe sulle disposizioni fiscali interne. Ovviamente, al momento di simili convenzioni sembra che non ne esista neanche una.

Pertanto, in questo caso, le imposte andranno calcolate sul reddito prodotto all’estero, considerato nell’interpretazione dell’agenzia delle entrate come reddito determinato secondo le norme dell'ordinamento tributario italiano.

Ricordiamo comunque che per le imposte pagate all’estero in via definitiva, e cioè non in acconto o suscettibili di rimborso, si può godere di un credito di imposta da indicare in dichiarazione dei redditi. Questo credito per le imposte pagate all’estero spetta fino a concorrenza della quota d’imposta lorda italiana corrispondente al rapporto tra il reddito prodotto all’estero ed il reddito complessivo, e sempre comunque nel limite dell’imposta netta italiana relativa all’anno di produzione del reddito estero. In altre parole, se l’imposta netta risulta più bassa del credito di imposta, non è possibile vantare un credito verso l’erario per la differenza.