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Risarcimento, va anche all’amante quando muore il compagno

L’amante, infatti, ha prodotto diverse prove che testimoniano il rapporto con il defunto e, soprattutto, le prove che l’uomo le aveva promesso di andare a convivere con lei. (Credits – Getty Images)
L’amante, infatti, ha prodotto diverse prove che testimoniano il rapporto con il defunto e, soprattutto, le prove che l’uomo le aveva promesso di andare a convivere con lei. (Credits – Getty Images)

Una decisione che fa discutere. Se una persona muore per un incidente a chi va il risarcimento? Al coniuge e ai figli è la risposta più ovvia e, fino a oggi, quella classica. Ma il Tribunale di Vicenza rischia di fare giurisprudenza dopo la scelta effettuata l’altro giorno.

Nel corso di un procedimento penale riguardante il caso di un uomo morto dopo essere stato investito da un’automobile, infatti, il Tribunale di Vicenza non ha solo ammesso la classica domanda di risarcimento della moglie della vittima, ma anche quella dell’amante con la quale il defunto intratteneva una relazione da poco più di sette mesi.

Entrambe le signore, infatti, si sono costituite parte civile affermando di aver subito un danno non patrimoniale per l’uccisione del loro compagno. Il Giudice nel corso dell’udienza preliminare ha affermato che “non si può negare la legittimazione ad agire a chi si qualifica ‘fidanzata’ della vittima e, come tale, legata a essa da una aspettativa di vita comune”.

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L’amante, infatti, ha prodotto diverse prove che testimoniano il rapporto con il defunto e, soprattutto, le prove che l’uomo le aveva promesso di andare a convivere con lei e di sposarla in futuro, dopo la separazione e il divorzio dall’attuale moglie. Non è, comunque, la prima volta che i giudici riconoscono la sussistenza di un danno non patrimoniale e, dunque, il diritto a ottenere un risarcimento “da perdita affettiva” a persone legate alla vittima da un legame affettivo, senza che questo fosse suggellato da un vincolo di parentela o matrimonio.

Ma la decisione del Tribunale di Vicenza fa giurisprudenza perché in questo caso il concetto di “fidanzata” e/o “convivente” non rientra nel classico concetto di “unioni civili”, ma si allarga anche al concetto di “amante”, visto che l’uomo morto al momento era ancora sposato con la moglie e viveva con lei.